Antiriciclaggio Immobiliare

Gli agenti immobiliari nell’esercizio della loro attività sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Gli obblighi di adeguata verifica si osservano quando viene conferito un incarico professionale,  quando si eseguono operazioni occasionali che comportino la movimentazione di importi  >  € 15.000, quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, quando vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti dal cliente.

E’ importante identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base dei documenti o dati forniti, ottenere informazioni sullo scopo e la natura della prestazione e svolgere un lavoro costante durante la prestazione.

Questa identificazione viene svolta prima dell’instaurazione del rapporto, al momento del conferimento dell’incarico o alla conclusione del preliminare.

Bisogna poter dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate sia stata adeguata al rischio e per questo è importante osservare la natura giuridica del cliente, l’area geografica di residenza, l’ammontare e la frequenza delle operazioni.

Esiste anche l’adeguata verifica rafforzata che deve essere fatta dall’agenzia immobiliare se ci si trova in presenza di un rischio più elevato o se il cliente risulta essere una persona politicamente esposta. Qualora vi sia il sospetto di operazione con intento di riciclare denaro di provenienza illecita  l’agenzia è tenuta ad inviare la segnalazione all’UIF che effettuerà tutte le verifiche del caso.

Sono previste anche diverse sanzioni sia per l’agenzia per l’omessa o non corretta identificazione del clienti o per la mancata o tardiva registrazione dei dati  sia per il cliente per l’omissione o falsa indicazione del Titolare Effettivo o falsa comunicazione dello scopo dell’operazione.

L’agenzia immobiliare è obbligata a conservare tutti i documenti acquisti per un periodo di  10 anni e, oltre a questo, è tenuta a registrare non oltre il 30° giorno successivo al completamento dell’operazione sia i dati relativi alla clientela che i dati relativi alle attività.

Fonte: http://www.immobiliaremichelangelo.it

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